Chi siamo
 
  
::
Cosa è il C.S.V.
::
Dove siamo
::
Servizi
Chi è L.A.VO.P.S.
 
Statuto L.A.VO.P.S.
 


Articolo 1
Costituzione e sede

1. E’ costituita, con sede legale in Sondrio, l’Associazione denominata “Libere Associazioni di Volontariato della provincia di Sondrio”, di seguito indicata con la sigla “L.A.VO.P.S.”.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede e di aprire sportelli operativi in altri Comuni del territorio provinciale.

Articolo 2
Principi ispiratori

1. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell’Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia sociale, della pace e della non violenza.
2. L'Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale. Garantisce a tutti i destinatari che ne abbiano titolo le medesime condizioni di accesso, a parità di requisiti, alle iniziative ed ai servizi, senza alcuna discriminazione; si ispira ai principi espressi dalla Legge n. 266/91 (“Legge - Quadro sul Volontariato”)

Articolo 3
Finalità

1. L.A.VO.P.S. ha come scopo quello di costituire un Centro di Servizio per il Volontariato, come previsto dalla Legge n. 266/91, e di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l’associazionismo.
2. In particolare, l’Associazione si pone l’obiettivo di:
a) Fornire assistenza e consulenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività.
b) Allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari, di chi intende diventare volontario e di chiunque sia seriamente interessato ad affrontare ed approfondire tematiche sociali.
c) Fornire assistenza e consulenza in ambito giuridico e fiscale ed offrire strumenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
d) Offrire informazioni, notizie, dati ed ogni documentazione utile al Volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell’area provinciale.
e) Predisporre pubblicazioni (come, a titolo esemplificativo, giornali, riviste, opuscoli, newsletter informatiche), effettuare studi e ricerche, organizzare corsi, convegni, seminari, autonomamente o in collaborazione con altri enti.
f) Favorire i rapporti e le relazioni tra le organizzazioni di volontariato ed i rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione.
g) Predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione democratica e dello sviluppo sostenibile.
h) Proporre interventi che rispondano alle esigenze di crescita sociale e culturale dei cittadini.
i) Collaborare con le istituzioni pubbliche locali in relazione a specifiche esigenze, al fine di effettuare una valutazione comune delle priorità sociali, anche per programmare, progettare ed attuare interventi a favore dell’inclusione sociale, della pari dignità dei cittadini, della solidarietà e di contrasto dell’emarginazione.
l) Svolgere ogni altra attività utile al perseguimento dei fini statutari.
3. L’Associazione, inoltre, partecipa alle iniziative volte al collegamento ed al coordinamento con gli altri enti non profit attivi in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale.
4. I servizi possono essere erogati a titolo gratuito e/o a fronte di rimborsi e/o di corrispettivi specifici, fermo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2. L’erogazione può essere prevista e regolata anche da specifico accordo contrattuale, stipulato con soggetti pubblici e/o privati.
5. L'Associazione può dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4
Coordinamenti dei Centri di Servizio per il Volontariato – Adesione ad altri Enti

1. L.A.VO.P.S. ha facoltà di aderire al Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia, al fine di realizzare un continuo scambio di esperienze ed informazioni, per l’organizzazione di strumenti operativi e di autocontrollo comuni, per la razionalizzazione delle risorse umane ed economiche.
2. L.A.VO.P.S. ha altresì facoltà di aderire al Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato ed a Coordinamenti di livello internazionale.
3. Gli eventuali oneri di carattere economico conseguenti alle predette adesioni, deliberati dai competenti organi dei Coordinamenti, sono sostenuti da L.A.VO.P.S.
4. La facoltà di recesso dai Coordinamenti può essere formalmente esercitata dal Presidente o da un consigliere delegato, previa delibera del Consiglio Direttivo di L.A.VO.P.S.
5. L.A.VO.P.S., inoltre, ha facoltà di aderire e/o collaborare con ad altri enti, pubblici e privati, purché non perseguano finalità incompatibili o contrastanti con quelle espresse nel presente statuto.

Articolo 5
Aderenti

1. Oltre agli enti che hanno fondato l’Associazione, possono aderire, nella persona di un proprio rappresentante, le organizzazioni di volontariato, iscritte o non iscritte al Registro regionale, le associazioni ed i comitati privati, che non perseguano, direttamente o indirettamente, il fine di tutelare interessi economici, politici e/o sindacali, e gli enti ecclesiastici operanti sul territorio.
2. Almeno due terzi dei soci devono essere organizzazioni di volontariato, ai sensi degli articoli n. 2 e n. 3 della L. n. 266/91.
3. Tutti gli aderenti all’Associazione operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo del volontariato, con trasparenza e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, di tradizioni religiose, condizioni sociali e culturali.
4. La composizione degli enti aderenti tende a rappresentare l’intera area provinciale.
5. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, del Regolamento di funzionamento interno, della Carta dei Servizi, di eventuali altri Regolamenti vigenti all’atto della richiesta, è valutata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
6. Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione per:
a) recesso;
b) estinzione;
c) per esclusione, dovuta a comportamenti contrastanti con i principi e le finalità dello Statuto, con il Regolamento di funzionamento interno, con la Carta dei Servizi, con altri eventuali Regolamenti e con i provvedimenti adottati dagli organi associativi. Gli aderenti possono essere esclusi anche per morosità nel pagamento della quota associativa.
7. La delibera di esclusione, sinteticamente motivata, è comunicata tramite raccomandata a./r. all’interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso scritto e motivato al Collegio di Garanzia.
L’eventuale proposizione dell’azione giudiziaria è comunque subordinata al previo esperimento del ricorso al Collegio.
Il socio cessa di appartenere all’Associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l’esclusione o con la conferma dell’esclusione.
8. In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

Articolo 6
Diritti ed obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali L.A.VO.P.S. intende perseguire gli scopi associativi, le attività svolte e le iniziative promosse della stessa Associazione; hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente e/o per delega (con il limite di una delega per ciascun aderente), di candidarsi ed eleggere le cariche sociali di competenza, fermo quanto disposto in merito dall’art. 9 del presente Statuto e dall’art. 5 del Regolamento di funzionamento interno. Hanno, inoltre, il diritto di svolgere il lavoro comunemente concordato e di proporre progetti ed iniziative.
2. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare i provvedimenti degli organi associativi, le norme dello Statuto, del Regolamento di funzionamento interno, della Carta dei Servizi e degli altri eventuali Regolamenti; hanno altresì l’obbligo di versare le quote ed i contributi associativi nell’ammontare ed entro il termine stabilito dall’Assemblea e di garantire le prestazioni concordate.

Articolo 7
Gli organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio di Garanzia;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8
L’assemblea degli aderenti

1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci, attraverso il legale rappresentante di ogni ente iscritto a L.A.VO.P.S. oppure un aderente regolarmente delegato. E’ ammesso il voto per delega ad altro socio di L.A.VO.P.S. In tal caso, la delega è conferita utilizzando apposito modello accluso all’avviso di convocazione. Ogni socio non può essere latore di più di una delega.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all’anno. L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti. In tali casi, l’assemblea deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aderenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o tramite delega.
4. Il verbale dell’Assemblea è redatto, sotto la supervisione del Direttore, da un Segretario eletto, di volta in volta, dalla stessa Assemblea. Il Segretario dell’Assemblea può essere eletto anche tra il personale di L.A.VO.P.S. presente alle singole sedute.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.
6. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero, ed i componenti dei Collegi di propria competenza;
b) definire gli obiettivi generali ed approvare le linee dei programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d) stabilire l’ammontare delle quote e dei contributi associativi ed il relativo termine di pagamento;
e) discutere ed approvare i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
f) deliberare sulle altre materie ad essa riservate per Legge, Statuto, Regolamenti.
7. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, è convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante lettera raccomandata a./r. oppure tramite fax, posta elettronica, telegramma. Il verbale delle sedute, da conservare in apposito Registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario.

Articolo 9
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, ivi compreso il componente nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Lombardia, in conformità al disposto di cui al D.M. 08 ottobre 1997 art. 2, comma 6, lett. d).
2. L’Assemblea, prima di procedere all’elezione, a scrutinio segreto, dei componenti di propria competenza, ne delibera il numero.
3. Almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea devono essere rappresentanti di Organizzazioni di Volontariato.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Consiglio dura in carica tre anni.
6. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con cadenza almeno quadrimestrale e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti.
8. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) predisporre e sottoporre all’Assemblea i Regolamenti;
c) sottoporre all’Assemblea, per l’approvazione, le linee di indirizzo in base alle quali elaborare i propri programmi, promovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
d) presentare all’assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
e) accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione degli interessati; deliberare sull’esclusione, in prima istanza, degli aderenti; deliberare, in prima istanza, sull’estromissione di propri membri, secondo termini e modalità stabiliti dall’art. 5, comma 6, del Regolamento;
f) deliberare, nella prima seduta successiva, in merito ai provvedimenti di ordinaria amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
g) deliberare su assunzione e licenziamento del personale dipendente, instaurazione e risoluzione dei rapporti di collaborazione, conferimento e revoca di incarichi professionali e di consulenza;
h) deliberare sulle altre materie ad esso riservate per Legge, Statuto, Regolamenti.
10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi dell’opera di esperti e consulenti, che possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
11. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
12 . I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche. Possono essere rimborsate le spese autorizzate, documentate e sostenute nell’interesse esclusivo dell’Associazione.
13. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Revisore dei Conti e di Garante.
14. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Direttore, se presente, o di altro Consigliere concordemente designato.

Articolo 10
Il Presidente ed il Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
2. Egli convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In ogni caso di assenza, impedimento, o cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, il quale scade comunque con gli altri consiglieri in carica ed è sostituito a norma dell’art. 13, comma 2. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
3. In caso di necessità od urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a quest’ultimo, per la delibera sulla ratifica, nel corso della prima riunione utile.
4. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente è eleggibile per due mandati consecutivi. E’ sempre eleggibile, senza vincoli, alla carica di Consigliere.

Articolo 11
Il Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri, di cui uno nominato dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio e due eletti dall’Assemblea. Possono candidarsi ai seggi elettivi anche persone non iscritte ad enti aderenti a L.A.VO.P.S. In caso di parità di voti, prevalgono i candidati non iscritti, a garanzia di maggiore imparzialità.
2. Devono essere sottoposte al Collegio le eventuali controversie associative che insorgano tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione od i suoi organi interni, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure, salvo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento interno.
3. Il componente più anziano d’età convoca la prima riunione del Collegio che elegge, a voto segreto, il proprio Presidente.
4. Il Collegio di garanzia è organismo super partes.
5. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, dei quali due eletti dall’Assemblea ed uno nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Lombardia - secondo quanto disposto dal D.M. 08 ottobre 1997 art. 2, comma 6, lett. d) -, e da due supplenti, eletti dall’Assemblea.
2. I componenti elettivi sono individuati tra persone di provata competenza in materia contabile. Possono candidarsi ai seggi elettivi anche persone non iscritte ad enti aderenti a L.A.VO.P.S. In caso di parità di voti, prevalgono i candidati non iscritti, a garanzia di maggiore imparzialità. Quando la legge lo impone, i componenti sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio:
a) ha il compito di verificare la corretta gestione delle risorse economiche e patrimoniali e la corretta tenuta delle scritture contabili;
b) redige una relazione di accompagnamento ai bilanci consuntivo e preventivo da presentare all’assemblea;
c) agisce di propria iniziativa o su richiesta di un organo dell’Associazione, oppure su segnalazione scritta e firmata di almeno un terzo degli aderenti;
d) dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
4. I singoli componenti possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
5. Il componente più anziano di età convoca la prima riunione del Collegio che elegge, a voto segreto, il proprio Presidente tra i componenti effettivi.
6. In ogni caso di assenza, impedimento, cessazione dell’incarico dei componenti effettivi elettivi, subentrano i componenti supplenti. In tale ultimo caso, i supplenti saranno sostituiti a norma del comma 2 dell’articolo 13.

Articolo 13
Durata e gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate, documentate e sostenute nell’interesse esclusivo dell’Associazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento interno.
2. In ogni caso di cessazione dalla rispettiva carica dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, dei componenti elettivi supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dei componenti del Collegio di Garanzia, le sostituzioni effettuate dai singoli organi associativi dovranno comunque essere sottoposte all’approvazione della prima assemblea utile. I sostituti decadono insieme ai componenti già in carica.

Articolo 14
Il Direttore

1. Il Direttore pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all’attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo ed alla corretta gestione di L.A.VO.P.S.
2. Può partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 15
Bilanci

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere, sulla base delle proposte presentate dal Direttore, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea, la quale li discute ed approva a maggioranza semplice.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni ed i contributi eventualmente ricevuti.
4. Entro il trenta aprile di ogni anno, deve essere sottoposto all’assemblea, per l’approvazione, il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed il preventivo relativo all’anno in corso.

Articolo 16
Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento dalle fonti seguenti:
a) Quote e contributi associativi;
b) Contributi da persone fisiche o enti giuridici privati;
c) Contributi di Stato, Enti Locali, Istituzioni pubbliche;
d) Contributi da organismi internazionali;
e) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali;
f) Rendite di beni immobili e mobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
g) Gestione economica del patrimonio;
h) Fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. n. 266/91, art. 15 ed al D.M. 21/11/91, art. 2;
i) qualsiasi altra entrata compatibile con le norme vigenti in materia.

Articolo 17
Modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

1. Le proposte di modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.
2. La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere avanzata dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.
3. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione dell’assemblea in seduta straordinaria.
4. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti all’associazione.

Articolo 18
Durata dell’Associazione e scioglimento

1. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
2. In ogni caso di scioglimento e comunque in caso di estinzione, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, secondo modalità e termini stabiliti dall’Assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantirne la destinazione a fini analoghi a quelli istituzionali di L.A.VO.P.S., ovvero al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato.

Articolo 19
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di funzionamento interno, da eventuali altri Regolamenti, della Carta dei Servizi, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia ed alle successive modificazioni.





 
L.A.VO.P.S.
.: Newsletter :.

  indietro    in alto
» News » Links » Scrivici » Volontariato locale » CSV in Italia
Torna alla Homepage Scrivi alla L.A.VO.P.S. Mappa del sito Cerca nel sito Legenda