APS, Associazione di Promozione Sociale
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit) nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).
Requisiti di legge per lo statuto APS
Lo statuto deve espressamente prevedere:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
E’ altresì utile ricordare che gli statuti non possono recare limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli statuti devono comunque risultare conformi all’ordinamento generale dell’associazionismo, discendente dal codice civile.
Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono molto vicine a quelle delle organizzazioni di volontariato. Le differenze risiedono nella possibilità di remunerare i propri soci (artt. 28-29 legge 7 dicembre 2000, n. 383) e nella valenza mutualistica dei servizi, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino solamente alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano sviluppato una forte apertura al sociale operando promozioni della partecipazione e della solidarietà attiva.
In virtù del loro peculiare valore sociale la legge prevede:
l’istituzione di un apposito registro nazionale - regionale - provinciale al quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 possono iscriversi per ottenere delle agevolazioni previste dalla legge stessa (artt. 7-10, legge 7 dicembre 2000, n. 383)
osservatori nazionali e regionali dell’associazionismo (artt. 11 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383)
particolari agevolazioni, fiscali e non (artt. 20 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383)
la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d’inventario).