Consulenze
 
  
+
Notizie utili e modulistica
::
Leggi
Aspetti contabili/fiscali FAQ
::
Poni un quesito al ns consulente
 
In questa sezione trovate le risposta ai quesiti più frequenti rivolti ai nostri consulenti. Qualora non vi sia la risposta alla vostra domanda potete inviare una domanda al nostro consulente e vi risponderemo appena possibile.

Aspetti contabili / fiscali FAQ

AL VIA L’ANAGRAFE UNICA DELLA ONLUS


Il 19 settembre 2003 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 18 luglio 2003 n. 266 che detta le modalità per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus.

L’obbligo di iscrizione è per quelle associazioni che rispettano i requisiti di cui all’art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 e non per le Onlus di diritto (Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni – sezione regionale e sezioni provinciali, nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute a sensi L. 49/87 e le cooperative sociali di cui alla L. 381/91).

Per le Onlus di nuova costituzione e per quelle che hanno adeguato il loro statuto, l’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di costituzione dell’organizzazione, ovvero dall’adeguamento del relativo statuto.
L’iscrizione deve essere redatta secondo il modello attualmente in uso (D.M. 19.01.1998), cui dovrà essere allegata:
- dichiarazione sostitutiva redatta su carta libera, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le attività ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 10, Dlgs. n. 460/97,
- in alternativa copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo (modalità consigliata).
Tale comunicazione può essere:
- inviata in plico, senza busta, con raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio,
- consegnata in duplice esemplare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.

Le “vecchie Onlus”, che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione effettuatata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19.01.1998, devono integrare tale comunicazione entro e non oltre il 3 novembre 2003.
L’integrazione avverrà producendo:
- dichiarazione sostitutiva redatta su carta libera, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le attività ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 10, Dlgs. n. 460/97,
- in alternativa copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo (modalità consigliata).
Tale integrazione può essere trasmessa mediante:
- invio in plico, senza busta, con raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio,
- consegna in duplice esemplare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
La Direzione Regionale delle Entrate procederà al controllo della sussistenza dei requisiti comunicando agli interessati la conferma o il diniego all’iscrizione. Dopo 40 giorni, in assenza di comunicazione l’organizzazione può considerarsi iscritta, valendo il principio del silenzio-assenso.
Il mancato invio della comunicazione può determinare la cancellazione dall’Anagrafe con decadenza immediata dalle agevolazioni fiscali già fruite.

 

 

LEGGE “BIAGI”: ma che fine fanno le co.co.co.?

Lavoro a progetto
Dal 24.10.2003 entra in vigore il D.lgs. il 10.09.2003 n. 276 (Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003) in base al quale i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
La disciplina del “lavoro a progetto” (LAP) prevede che il contratto sia stipulato per iscritto, che in esso sia prevista una durata (non indeterminata), un corrispettivo e che siano indicate le modalità di coordinamento e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto.
Sono esclusi dalla nuova normativa:
• le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del 24.10.2003,
• i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società (es. amministratori e sindaci),
• i partecipanti a collegi e commissioni,
• i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003),
• coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Sono altresì escluse dalla nuova disciplina:
• le prestazioni occasionali,
• le collaborazioni coordinate e continuative svolte nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Cosa succede ai ” vecchi” contratti?
A sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. sopracitato, le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate alla data del 24.10.2003 e che non possono essere ricondotte ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. (cioè fino al 23.10.2004).
Dopo tale scadenza le collaborazioni coordinate e continuative saranno considerate alla stregua di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La normativa ammette che termini ulteriori di efficacia siano stipulati nell’ambito di accordi sindacali (aziendali) di transizione al nuovo regime.
Quindi occorrerà procedere quanto prima alla stipula di un nuovi contratti conformi alla nuova disciplina se le collaborazioni in essere possono essere ricondotte al “lavoro a progetto”. Se invece le prestazioni sono di diversa natura, il rapporto di lavoro andrà riqualificato in una delle tipologie ammesse (es. lavoro dipendente, prestazione professionale resa da un lavoratore autonomo titolare di partita IVA).

Novità in materia di lavoro occasionale.
La legge “Biagi” contiene delle novità anche per il lavoro occasionale, infatti distingue tra lavoro occasionale di tipo “accessorio” e di tipo “generico”.
- Lavoro occasionale di tipo accessorio (per ora previsto in via sperimentale)
E’ quel lavoro svolto da soggetti a rischio di esclusione sociale (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro) iscritti presso i servizi provinciali per l’impiego o presso altri soggetti accreditati.
La prestazione deve consistere in una attività lavorativa di natura meramente occasionale come:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
- assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con handicap,
- insegnamento privato supplementare,
- piccoli lavori di giardinaggio e di manutenzione di edifici e monumenti,
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli,
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (calamità o eventi naturali improvvisi) o di solidarietà.
Tale attività lavorativa non può eccedere i 30 giorni nel corso dell’anno solare e non può generare compensi annui superiori ad € 3.000,00.
La renumerazione delle prestazioni lavorative, dopo la prevista emanazione dei decreti da parte del Ministero del Lavoro, avverrà mediante “buoni lavoro”, di valore nominale di € 7.50, che i beneficiari delle prestazioni potranno acquistare presso i rivenditori autorizzati.
- Lavoro occasionale di tipo generico
A prescindere dal numero dei rapporti di lavoro intrapresi, ogni collaborazione non deve essere superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ed il compenso percepito dal collaboratore, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti, non deve superare € 5.000,00 nel medesimo anno solare.

 

 

LE OFFERTE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ONLUS SONO DEDUCIBILI?

Le donazioni alle ONLUS sono deducibili ai fini fiscali (ricordiamo che le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato o alle sue sezioni provinciali sono ONLUS di diritto)
Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda le erogazioni liberali in denaro, fatte a favore delle organizzazioni di volontariato, per un importo fino a 2065.83 euro, la detrazione è del 19%. È necessario, però prestare particolare attenzione alle modalità con cui vengono effettuati le erogazioni, poiché per avere diritto alla detrazione è necessario utilizzare istituti di credito, uffici postali od anche altre forme di pagamento tra cui carte di credito, assegni circolari e bancari direttamente intestati alle associazioni o alle ONLUS.
Le quote dei soci non sono soggette a questa agevolazione.
Per le imprese è prevista una serie di deduzioni che riguardano:
¬  le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito di impresa dichiarato, che danno il diritto ad un risparmio fiscale variabile a seconda dell'inquadramento giuridico dell'impresa
¬  le spese relative all'impiego dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi a favore delle organizzazione di volontariato, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente;
¬  le cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del impresa.
Le associazioni sono tenute a tenere agli atti l'elenco nominativo dei soggetti che hanno erogato contributi liberali.

 

E' POSSIBILE DARE UN RIMBORSO SPESE (BENZINA) AI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' PER CONTO DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO?

La Legge 266/91 sostiene che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.Il rimborso spese è quindi possibile e non costituisce reddito imponibile per il volontario a condizione che siano tutte spese documentate o rimborsi chilometrici per viaggi per conto dell'associazione previa autorizzazione all'uso del mezzo proprio e su tabelle ACI.

 
L.A.VO.P.S.
.: Newsletter :.

  indietro    in alto
» News » Links » Scrivici » Volontariato locale » CSV in Italia
Torna alla Homepage Scrivi alla L.A.VO.P.S. Mappa del sito Cerca nel sito Legenda