AL VIA L’ANAGRAFE UNICA DELLA ONLUS
Il 19 settembre 2003 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il decreto ministeriale 18 luglio 2003 n. 266
che detta le modalità per l’iscrizione all’Anagrafe
Unica delle Onlus.
L’obbligo di iscrizione è per quelle
associazioni che rispettano i requisiti di cui all’art.
10, commi 1, 2, 3 e 4 e non per le Onlus di diritto
(Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni – sezione regionale e sezioni provinciali,
nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
le organizzazioni non governative riconosciute a sensi L.
49/87 e le cooperative sociali di cui alla L. 381/91).
Per le Onlus di nuova costituzione e per quelle
che hanno adeguato il loro statuto, l’iscrizione deve
avvenire entro 30 giorni dalla data di costituzione dell’organizzazione,
ovvero dall’adeguamento del relativo statuto.
L’iscrizione deve essere redatta secondo il modello
attualmente in uso (D.M. 19.01.1998), cui dovrà essere
allegata:
- dichiarazione sostitutiva redatta su carta libera, resa
e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le
attività ed il possesso dei requisiti di cui all’art.
10, Dlgs. n. 460/97,
- in alternativa copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo
(modalità consigliata).
Tale comunicazione può essere:
- inviata in plico, senza busta, con raccomandata con avviso
di ricevimento alla Direzione Regionale delle Entrate competente
per territorio,
- consegnata in duplice esemplare alla Direzione Regionale
delle Entrate competente per territorio.
Le “vecchie Onlus”, che godono del
regime agevolato per effetto della comunicazione effettuatata
secondo il modello approvato con il decreto del Ministro
delle Finanze del 19.01.1998, devono integrare tale comunicazione
entro e non oltre il 3 novembre 2003.
L’integrazione avverrà producendo:
- dichiarazione sostitutiva redatta su carta libera, resa
e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le
attività ed il possesso dei requisiti di cui all’art.
10, Dlgs. n. 460/97,
- in alternativa copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo
(modalità consigliata).
Tale integrazione può essere trasmessa mediante:
- invio in plico, senza busta, con raccomandata con avviso
di ricevimento alla Direzione Regionale delle Entrate competente
per territorio,
- consegna in duplice esemplare alla Direzione Regionale
delle Entrate competente per territorio.
La Direzione Regionale delle Entrate procederà al
controllo della sussistenza dei requisiti comunicando agli
interessati la conferma o il diniego all’iscrizione.
Dopo 40 giorni, in assenza di comunicazione l’organizzazione
può considerarsi iscritta, valendo il principio del
silenzio-assenso.
Il mancato invio della comunicazione può determinare
la cancellazione dall’Anagrafe con decadenza immediata
dalle agevolazioni fiscali già fruite.
LEGGE “BIAGI”: ma che fine fanno
le co.co.co.?
Lavoro a progetto
Dal 24.10.2003 entra in vigore il D.lgs. il 10.09.2003 n.
276 (Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003) in base al quale
i rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione d’opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, devono essere riconducibili ad
uno o più progetti specifici o programmi
di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente
dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa.
La disciplina del “lavoro a progetto” (LAP)
prevede che il contratto sia stipulato per iscritto, che
in esso sia prevista una durata (non indeterminata), un
corrispettivo e che siano indicate le modalità di
coordinamento e le misure per la tutela della salute e della
sicurezza del collaboratore a progetto.
Sono esclusi dalla nuova normativa:
• le professioni intellettuali per l’esercizio
delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi
albi professionali esistenti alla data del 24.10.2003,
• i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società (es. amministratori e sindaci),
• i partecipanti a collegi e commissioni,
• i rapporti e le attività di collaborazione
coordinata e continuativa comunque rese ed utilizzate a
fini istituzionali in favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate
e disciplinate dall’art. 90 della L. 27.12.2002 n.
289 (Finanziaria 2003),
• coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Sono altresì escluse dalla nuova disciplina:
• le prestazioni occasionali,
• le collaborazioni coordinate e continuative svolte
nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Cosa succede ai ” vecchi” contratti?
A sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. sopracitato,
le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate
alla data del 24.10.2003 e che non possono essere ricondotte
ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono
efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.
(cioè fino al 23.10.2004).
Dopo tale scadenza le collaborazioni coordinate e continuative
saranno considerate alla stregua di contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione
del rapporto.
La normativa ammette che termini ulteriori di efficacia
siano stipulati nell’ambito di accordi sindacali (aziendali)
di transizione al nuovo regime.
Quindi occorrerà procedere quanto prima alla stipula
di un nuovi contratti conformi alla nuova disciplina se
le collaborazioni in essere possono essere ricondotte al
“lavoro a progetto”. Se invece le prestazioni
sono di diversa natura, il rapporto di lavoro andrà
riqualificato in una delle tipologie ammesse (es. lavoro
dipendente, prestazione professionale resa da un lavoratore
autonomo titolare di partita IVA).
Novità in materia di lavoro occasionale.
La legge “Biagi” contiene delle novità
anche per il lavoro occasionale, infatti distingue tra lavoro
occasionale di tipo “accessorio” e di tipo “generico”.
- Lavoro occasionale di tipo accessorio (per ora
previsto in via sperimentale)
E’ quel lavoro svolto da soggetti a rischio di esclusione
sociale (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti,
pensionati, disabili, soggetti in comunità di recupero,
lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro)
iscritti presso i servizi provinciali per l’impiego
o presso altri soggetti accreditati.
La prestazione deve consistere in una attività lavorativa
di natura meramente occasionale come:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
- assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate
o con handicap,
- insegnamento privato supplementare,
- piccoli lavori di giardinaggio e di manutenzione di edifici
e monumenti,
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali
o caritatevoli,
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
per lo svolgimento di lavori di emergenza (calamità
o eventi naturali improvvisi) o di solidarietà.
Tale attività lavorativa non può eccedere
i 30 giorni nel corso dell’anno solare e non può
generare compensi annui superiori ad € 3.000,00.
La renumerazione delle prestazioni lavorative, dopo la prevista
emanazione dei decreti da parte del Ministero del Lavoro,
avverrà mediante “buoni lavoro”, di valore
nominale di € 7.50, che i beneficiari delle prestazioni
potranno acquistare presso i rivenditori autorizzati.
- Lavoro occasionale di tipo generico
A prescindere dal numero dei rapporti di lavoro intrapresi,
ogni collaborazione non deve essere superiore a 30 giorni
nel corso dell’anno solare ed il compenso percepito
dal collaboratore, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti,
non deve superare € 5.000,00 nel medesimo anno solare.
LE OFFERTE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E DELLE ONLUS SONO DEDUCIBILI?
Le donazioni alle ONLUS sono deducibili ai fini fiscali
(ricordiamo che le Organizzazioni di Volontariato iscritte
al Registro regionale del volontariato o alle sue sezioni
provinciali sono ONLUS di diritto)
Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda le
erogazioni liberali in denaro, fatte a favore delle organizzazioni
di volontariato, per un importo fino a 2065.83 euro, la
detrazione è del 19%. È necessario, però prestare particolare
attenzione alle modalità con cui vengono effettuati le erogazioni,
poiché per avere diritto alla detrazione è necessario utilizzare
istituti di credito, uffici postali od anche altre forme
di pagamento tra cui carte di credito, assegni circolari
e bancari direttamente intestati alle associazioni o alle
ONLUS.
Le quote dei soci non sono soggette a questa agevolazione.
Per le imprese è prevista una serie di deduzioni che riguardano:
¬  le erogazioni liberali in denaro per un importo non
superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del
reddito di impresa dichiarato, che danno il diritto ad un
risparmio fiscale variabile a seconda dell'inquadramento
giuridico dell'impresa
¬  le spese relative all'impiego dei lavoratori dipendenti
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi a favore delle organizzazione di volontariato,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente;
¬  le cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato,
in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
del impresa.
Le associazioni sono tenute a tenere agli atti l'elenco
nominativo dei soggetti che hanno erogato contributi liberali.
E' POSSIBILE DARE UN RIMBORSO SPESE (BENZINA) AI
VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' PER CONTO DI UNA ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO?
La Legge 266/91 sostiene che l'attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse.Il rimborso spese è quindi possibile e non costituisce
reddito imponibile per il volontario a condizione che siano
tutte spese documentate o rimborsi chilometrici per viaggi
per conto dell'associazione previa autorizzazione all'uso
del mezzo proprio e su tabelle ACI.